La Terza Guerra del Golfo e il diritto internazionale. Intervista a Micaela Frulli

Il diritto internazionale in materia di ricorso alla forza vive una fase di difficoltà senza precedenti. Israele porta avanti da ottobre 2023 un’operazione militare contro Gaza che organismi internazionali e numerosi giuristi qualificano come genocidio, mentre l’occupazione violenta della Cisgiordania — illegale secondo il diritto internazionale — si consolida senza conseguenze. Lo scorso 28 febbraio gli Stati Uniti hanno attaccato l’Iran insieme a Israele che, per contrastare gli attacchi di Hezbollah, è penetrata in profondità nel Libano meridionale colpendo più volte Beirut e distruggendo interi centri abitati. L’Iran ha reagito attaccando vari stati arabi e chiudendo lo Stretto di Hormuz. Anche se è stato annunciato un accordo tra le parti, le sistematiche violazioni del diritto internazionale prospettano una situazione in cui la “pace” è solo una tregua, più o meno rispettata, tra un conflitto armato e l’altro con escalation sempre possibili. Come si è arrivati a questa crisi del diritto internazionale dei conflitti armati? Per rispondere abbiamo intervistato Micaela Frulli, professoressa ordinaria di Diritto Internazionale all’Università di Firenze, esperta di uso della forza e sicurezza collettiva, autrice di un volume in uscita nell’ottobre 2026 dedicato proprio all’erosione del divieto dell’uso della forza nel diritto contemporaneo. La sua tesi è chiara: dalla Prima Guerra del Golfo a oggi, le norme non sono state abbandonate frontalmente, ma svuotate dall’interno allargando le eccezioni fino a renderle illimitate. Guerra umanitaria, difesa preventiva, lotta al terrorismo sono diventate strumenti per aggirare la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale umanitario. Il risultato è un ordine globale sempre più gerarchico, in cui alcune potenze si attribuiscono il diritto di decidere chi colpire e quando, mentre le norme restano formalmente in vigore ma valgono in modo selettivo: senza un sistema di regole comuni davvero vincolanti resta solo il non-diritto del più forte, o di chi si ritiene tale.
Nella Prima Guerra del Golfo (1990-1991) l’uso della forza era stato autorizzato da una risoluzione del Consiglio di Sicurezza. Che cosa era accaduto? Cosa prevedeva quella risoluzione e in che modo si inseriva nel quadro della Carta delle Nazioni Unite? E quale era stata la posizione dell’Italia?
Nel 1990 il punto di partenza fu l’invasione e l’annessione del Kuwait da parte dell’Iraq di Saddam Hussein. Si trattava di un caso relativamente “classico” per il diritto della Carta delle Nazioni Unite: uno Stato membro aveva aggredito un altro Stato, violandone sovranità, integrità territoriale e indipendenza politica. In termini giuridici, il Kuwait avrebbe potuto invocare anche la legittima difesa individuale e collettiva ai sensi dell’art. 51 della Carta ONU, chiedendo assistenza militare ad altri Stati per respingere l’aggressione irachena.
Tuttavia, l’elemento davvero significativo della Prima Guerra del Golfo fu un altro: dopo decenni di sostanziale paralisi del Consiglio di Sicurezza durante la Guerra fredda, dovuta al frequente ricorso al veto da parte delle grandi potenze, il Consiglio riuscì finalmente ad assumere un ruolo centrale nella gestione di una crisi internazionale. Non ci si limitò, dunque, a un intervento fondato sulla legittima difesa collettiva del Kuwait, ma si attivò il meccanismo di sicurezza collettiva previsto dal Capitolo VII della Carta.
Il Consiglio di Sicurezza reagì dapprima chiedendo il ritiro immediato e incondizionato delle forze irachene e adottando sanzioni economiche. Successivamente, con la risoluzione 678 del 29 novembre 1990, autorizzò gli Stati membri che cooperavano con il Kuwait a usare “tutti i mezzi necessari” per attuare le precedenti risoluzioni, in particolare la risoluzione 660, e per ristabilire la pace e la sicurezza internazionale nell’area, qualora l’Iraq non si fosse ritirato entro il 15 gennaio 1991.
Dal punto di vista della Carta delle Nazioni Unite, quel caso si inseriva dunque nel Capitolo VII: il Consiglio aveva accertato una violazione della pace e aveva autorizzato misure coercitive, incluso l’uso della forza. La Carta vieta in via generale l’uso della forza nelle relazioni internazionali, ma prevede due eccezioni principali: la legittima difesa individuale o collettiva in caso di attacco armato, ai sensi dell’art. 51, e l’azione autorizzata dal Consiglio di Sicurezza nell’ambito del Capitolo VII. Nel caso del Kuwait, le due dimensioni erano in qualche misura entrambe presenti, ma la centralità politica e giuridica fu assunta dall’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza.
La posizione dell’Italia fu di adesione alla coalizione autorizzata dall’ONU. L’Italia partecipò con l’Operazione Locusta, inviando velivoli e personale nel Golfo. Fu una scelta politicamente discussa, anche per il rapporto con l’art. 11 della Costituzione, ma il dato giuridico essenziale è che l’intervento si collocava entro una cornice di legalità internazionale definita dal Consiglio di Sicurezza. Proprio per questo, la Prima Guerra del Golfo viene spesso ricordata come uno dei momenti in cui, nel periodo immediatamente successivo alla Guerra fredda, sembrò possibile un rilancio del sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite.
Nella guerra in Iraq del 2003 l’uso della forza non è stato autorizzato dal Consiglio di Sicurezza, che successivamente ha adottato una risoluzione a sostegno di una missione di stabilizzazione nel paese. Quali erano le principali posizioni emerse nel Consiglio di Sicurezza che hanno impedito l’autorizzazione dell’intervento armato statunitense? Cosa ha portato in seguito al cambiamento di orientamento? E quale posizione aveva assunto allora l’Italia?
Nel 2003 il quadro fu molto diverso rispetto al 1990-91. Per comprenderlo bisogna partire dalla dottrina strategica statunitense del 2002, la cosiddetta Dottrina Bush, che aveva già teorizzato la possibilità di usare la forza in via preventiva contro minacce future, in particolare nel contesto del terrorismo internazionale e della proliferazione di armi di distruzione di massa. In questo senso, la guerra contro l’Iraq non nacque solo come risposta a una specifica violazione delle risoluzioni ONU, ma si inserì in una più ampia ridefinizione della strategia americana dopo l’11 settembre.
Stati Uniti e Regno Unito sostennero che l’Iraq fosse in grave violazione degli obblighi di disarmo imposti dalle risoluzioni precedenti, soprattutto dopo la risoluzione 1441 del 2002. Affermarono inoltre che il regime di Saddam Hussein continuasse a possedere armi di distruzione di massa e rappresentasse una minaccia per la sicurezza internazionale. Ma proprio qui emerge il nodo più problematico: quella giustificazione servì, in larga misura, a presentare come misura di difesa quello che sul piano giuridico appariva invece come un intervento offensivo contro uno Stato sovrano.
La scena più simbolica fu l’intervento di Colin Powell davanti al Consiglio di Sicurezza, il 5 febbraio 2003. Powell mostrò una piccola fiala per evocare il rischio delle armi biologiche e cercò di convincere il Consiglio che l’Iraq disponesse ancora di programmi vietati. Quell’immagine ebbe un’enorme forza politica e mediatica: serviva a rendere visibile, quasi materiale, una minaccia che gli Stati Uniti presentavano come imminente o comunque intollerabile. Ma proprio quella scena è poi diventata il simbolo opposto: il simbolo di una costruzione probatoria fragile, perché le armi di distruzione di massa non furono trovate e molte delle informazioni usate per giustificare la guerra si rivelarono infondate, esagerate o manipolate.
Sul piano giuridico, una parte rilevante del Consiglio di Sicurezza – in particolare Francia, Russia, Cina e Germania – contestò l’idea che la risoluzione 1441 contenesse un’autorizzazione automatica all’uso della forza. La risoluzione parlava di “gravi conseguenze” in caso di persistente inadempimento iracheno, ma non autorizzava espressamente una guerra. Stati Uniti e Regno Unito sostennero allora la teoria della “reviviscenza” delle autorizzazioni precedenti: poiché l’Iraq avrebbe violato gli obblighi derivanti dal cessate il fuoco del 1991, sarebbe tornata operativa l’autorizzazione all’uso della forza contenuta nella risoluzione 678 del 1990. La posizione opposta, più coerente con la Carta delle Nazioni Unite, riteneva invece necessaria una nuova decisione del Consiglio di Sicurezza.
Per questo, nella ricostruzione giuridica del 2003, bisogna distinguere tra il linguaggio utilizzato e la sostanza dell’azione. Il linguaggio era quello della sicurezza, del disarmo e della legittima difesa preventiva; la sostanza, però, fu l’uso della forza contro uno Stato che in quel momento non aveva compiuto un attacco armato contro gli Stati Uniti o il Regno Unito. In assenza di una nuova autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e in assenza dei presupposti dell’art. 51 della Carta ONU, l’intervento non può essere ricondotto alla legittima difesa in senso proprio.
Da questo punto di vista, si può dire che la guerra del 2003 mascherò sotto la formula della legittima difesa preventiva un’operazione che, nella sostanza, presentava i caratteri di una guerra di aggressione. Non si trattava di respingere un attacco in corso, né di reagire a un’aggressione armata già subita. Si trattava piuttosto di colpire preventivamente un regime considerato ostile, sulla base di una minaccia futura e di prove che successivamente si rivelarono prive di fondamento. È proprio questo il punto di rottura rispetto al sistema della Carta ONU: la legittima difesa viene trasformata da eccezione limitata al divieto dell’uso della forza in una giustificazione elastica per interventi militari decisi unilateralmente.
Il cambiamento successivo del Consiglio di Sicurezza non fu una sanatoria dell’invasione. Con la risoluzione 1483 del 22 maggio 2003, il Consiglio prese atto della situazione creata dalla caduta del regime iracheno, riconobbe le responsabilità di Stati Uniti e Regno Unito come potenze occupanti, rimosse gran parte delle sanzioni e invitò gli Stati membri a contribuire alla stabilizzazione e alla ricostruzione dell’Iraq. Ma non autorizzò retroattivamente l’uso della forza del marzo 2003: servì piuttosto a gestire le conseguenze di una guerra già avvenuta.
Questa fase mostrò però un’ulteriore ambiguità. Le Nazioni Unite, che non avevano autorizzato la guerra, furono chiamate a svolgere un ruolo nella gestione del dopoguerra, nella ricostruzione istituzionale e nell’assistenza alla popolazione irachena. Non sostituirono le potenze occupanti, perché il controllo effettivo dell’Iraq rimase nelle mani della coalizione guidata dagli Stati Uniti; tuttavia, la loro presenza rischiò di apparire, agli occhi di una parte della popolazione irachena e dei gruppi armati, come inserita dentro l’ordine politico prodotto dall’occupazione.
Il prezzo di quelle ambiguità fu pagato tragicamente anche da funzionari e operatori delle Nazioni Unite. Il 19 agosto 2003 un attentato colpì il Canal Hotel di Baghdad, sede dell’ONU in Iraq, causando la morte di 22 persone, tra cui Sérgio Vieira de Mello, Rappresentante speciale del Segretario generale per l’Iraq. Quell’attacco segnò profondamente la presenza delle Nazioni Unite nel paese e mostrò quanto fosse difficile, dopo una guerra non autorizzata, distinguere agli occhi degli attori locali tra missione internazionale di assistenza e gestione politica dell’occupazione.
La posizione dell’Italia si collocò in questa ambiguità. L’Italia non partecipò alla fase iniziale dell’invasione, ma sostenne politicamente la linea statunitense e, dopo la caduta del regime di Saddam Hussein, prese parte alla missione “Antica Babilonia”, presentata come missione di stabilizzazione, ricostruzione e sicurezza nel quadro successivo alla risoluzione 1483. Il punto giuridico decisivo è dunque distinguere tra l’intervento armato iniziale, difficilmente compatibile con la Carta ONU, e la successiva partecipazione italiana a una missione post-bellica, quando il Consiglio di Sicurezza cercava ormai di stabilizzare l’Iraq e di affrontare le conseguenze dell’occupazione.
In sintesi, mentre nel 1991 il Consiglio di Sicurezza aveva autorizzato l’uso della forza per respingere un’aggressione evidente, nel 2003 la forza venne usata senza autorizzazione, sulla base di prove poi rivelatesi infondate e dentro una dottrina strategica – quella della difesa preventiva – che tendeva a mascherare come legittima difesa un uso offensivo e unilaterale della forza.
Nel caso della guerra contro l’Iran iniziata dagli Stati Uniti e da Israele lo scorso 28 febbraio, il Consiglio di Sicurezza non è stato neanche coinvolto. Quali conseguenze comporta questo elemento sul piano della legalità dell’uso della forza da parte dei diversi attori coinvolti? E come si può valutare la posizione assunta dall’Italia in questo quadro?
Nel conflitto attuale, il punto decisivo è che non vi è stata una previa autorizzazione del Consiglio di Sicurezza all’uso della forza contro l’Iran. Il Consiglio può essersi riunito, può avere discusso la crisi o adottato atti successivi, ma ciò non equivale a un’autorizzazione preventiva all’uso della forza in base al Capitolo VII della Carta ONU.
In assenza di questa autorizzazione, la legalità dell’attacco statunitense e israeliano deve essere valutata alla luce dell’art. 51 della Carta, cioè della legittima difesa. Ma qui il problema è evidente: Stati Uniti e Israele invocano una forma molto ampia di legittima difesa, legata alla minaccia nucleare, missilistica e regionale iraniana, mentre non risulta un attacco armato iraniano in corso tale da giustificare un’operazione di questa portata. Si tratta, ancora una volta, di una logica preventiva: si colpisce oggi per neutralizzare una minaccia futura o strategica.
Per Israele, il problema è ancora più ampio, perché l’attacco all’Iran si inserisce in una tendenza ormai evidente all’allargamento regionale della guerra. Negli ultimi anni Israele ha fatto ricorso alla forza non solo a Gaza, ma anche in Libano, Siria, Yemen e ora direttamente contro l’Iran. Questa estensione progressiva dei fronti non può essere giustificata automaticamente con il richiamo alla legittima difesa. Il diritto internazionale non consente a uno Stato di colpire unilateralmente tutti gli attori statali o non statali che considera parte di un medesimo “asse ostile”, soprattutto quando gli attacchi avvengono sul territorio di Stati sovrani e senza autorizzazione del Consiglio di Sicurezza.
Questo non significa negare che Israele possa subire minacce o attacchi da gruppi armati regionali, né significa assolvere l’Iran dal suo sostegno politico, finanziario o militare ad alcuni di questi attori. Ma un conto è reagire a un attacco armato concreto, necessario e imputabile; un altro conto è trasformare la legittima difesa in una dottrina generale di guerra regionale preventiva. È qui che si produce la distorsione giuridica: la minaccia viene definita in termini talmente ampi da rendere quasi illimitato il diritto di colpire.
Il fatto che l’attacco contro l’Iran sia avvenuto mentre erano aperti canali negoziali rende ancora più debole la pretesa di necessità. Se la diplomazia era ancora in corso, è difficile sostenere che l’uso della forza fosse davvero l’unico mezzo disponibile. La legittima difesa, nella sua configurazione classica, presuppone necessità e proporzionalità; non può diventare una scorciatoia per evitare o far fallire un negoziato.
C’è poi un ulteriore profilo di gravità: l’attacco ha colpito anche il vertice politico iraniano. Se l’eliminazione del capo dello Stato o comunque del vertice politico-religioso iraniano era un obiettivo intenzionale dell’operazione, il problema non riguarda soltanto l’uso illecito della forza contro uno Stato sovrano, ma anche l’esecuzione extragiudiziale di un leader politico straniero. Questo sposta ulteriormente il conflitto fuori dal paradigma della legittima difesa e lo avvicina a una logica di guerra offensiva e di decapitazione del potere politico avversario.
In questo senso, la guerra contro l’Iran appare come il punto di arrivo di una distorsione progressiva della legittima difesa. Già nel 2003, con l’Iraq, la dottrina Bush aveva allargato il concetto fino a includere la difesa preventiva contro minacce future. Oggi quella logica viene radicalizzata sia dagli Stati Uniti sia da Israele: non si invoca più la legittima difesa solo per respingere un attacco armato, ma per giustificare interventi unilaterali contro Stati considerati ostili e contro l’intera rete regionale ad essi collegata.
Quanto all’Iran, anche la sua risposta deve essere valutata autonomamente. Il fatto di essere stato colpito non autorizza qualsiasi forma di rappresaglia armata. Attacchi contro Stati terzi del Golfo, contro infrastrutture civili o contro basi situate in paesi che non siano direttamente parte del conflitto possono configurare a loro volta violazioni del divieto dell’uso della forza. Tuttavia, questo giudizio non deve rovesciare l’ordine delle responsabilità: se il conflitto si apre con un attacco non autorizzato contro l’Iran, la prima questione giuridica resta la legalità di quell’attacco iniziale.
La posizione italiana va valutata dentro questo discrimine. Se l’Italia non partecipa agli attacchi contro l’Iran e si limita a contribuire alla protezione difensiva di Stati terzi eventualmente colpiti da missili o droni iraniani, la sua posizione è più sostenibile. Se invece fornisse supporto operativo, logistico o politico ad azioni offensive non autorizzate contro l’Iran, si aprirebbe un problema di responsabilità internazionale e di coerenza con l’art. 11 della Costituzione.
Come interpretare i profondi cambiamenti nell’uso della forza e nella sua autorizzazione da parte del Consiglio di Sicurezza tra la Prima e la Terza guerra del Golfo? È corretto leggere questa evoluzione come una “crisi” del diritto internazionale? Quali sono, a suo avviso, le cause profonde di medio e lungo periodo di questa trasformazione?
Il passaggio dalla prima alla terza guerra del Golfo mostra una trasformazione profonda. Nel 1990-91 il Consiglio di Sicurezza era ancora in grado di funzionare come organo centrale della sicurezza collettiva. La fine della Guerra fredda aveva creato una finestra politica particolare: l’aggressione irachena al Kuwait era evidente, l’URSS non oppose veto e il Consiglio riuscì a produrre una risposta autorizzata e relativamente unitaria.
Nel 2003, invece, gli Stati Uniti e i loro alleati agirono senza una nuova autorizzazione. Il Consiglio non fu assente, ma venne aggirato. Nel conflitto attuale il fenomeno appare ancora più marcato: la forza viene usata prima, mentre il Consiglio interviene eventualmente dopo, con funzioni di condanna, gestione diplomatica o contenimento dell’escalation.
È corretto parlare di crisi del diritto internazionale, ma con una precisazione. Non siamo necessariamente davanti alla fine del diritto internazionale. Le norme continuano a esistere, vengono invocate dagli Stati, producono costi politici e giuridici, e restano il linguaggio attraverso cui si giudica la condotta degli attori. La crisi riguarda piuttosto l’effettività del sistema di sicurezza collettiva: il divieto dell’uso della forza rimane formalmente centrale, ma la sua applicazione dipende sempre più dai rapporti di potenza e sempre meno da un’autorità collettiva realmente funzionante.
Il problema più profondo, però, è il ritorno di una logica gerarchica nell’ordine internazionale. La Carta delle Nazioni Unite si fonda formalmente sull’eguaglianza sovrana degli Stati: tutti gli Stati sono soggetti allo stesso divieto dell’uso della forza, e nessuno può auto-attribuirsi il diritto di punire militarmente un altro Stato perché lo ritiene pericoloso. La trasformazione degli ultimi decenni va nella direzione opposta: alcune potenze si comportano come se avessero un titolo speciale a definire quali Stati siano “responsabili” e quali no, quali minacce vadano tollerate e quali vadano eliminate con la forza, quali violazioni siano sanzionabili e quali invece possano restare impunite.
Questa gerarchizzazione è particolarmente evidente nel discorso sulla sicurezza e sulla proliferazione. Alcuni Stati rivendicano per sé o per i propri alleati margini amplissimi di azione militare, mentre negano ad altri Stati persino la possibilità di sviluppare capacità strategiche considerate minacciose. In questo modo, il diritto internazionale rischia di essere trasformato da sistema di regole comuni a strumento selettivo di disciplina: vincolante per alcuni, flessibile per altri.
Le cause profonde sono quindi diverse, ma convergono. C’è il ritorno della competizione tra grandi potenze, che paralizza il Consiglio di Sicurezza. C’è l’erosione progressiva della sua autorità dopo precedenti controversi, dal Kosovo all’Iraq, dalla Libia alla Siria. C’è la tendenza crescente a invocare categorie elastiche — terrorismo, proliferazione nucleare, minacce ibride, autodifesa preventiva — per giustificare azioni militari fuori dallo schema classico della Carta. Ma soprattutto c’è la crisi dell’universalismo giuridico: molti Stati percepiscono sempre più il sistema internazionale non come un ordine eguale, ma come un ordine amministrato in modo diseguale dalle potenze dominanti.
Per questo la crisi non è soltanto istituzionale, ma anche politica e simbolica. Se il diritto internazionale appare applicato in modo selettivo, perde autorità anche quando le sue norme restano formalmente valide. E quando alcuni Stati possono violare il divieto dell’uso della forza presentandosi comunque come garanti dell’ordine, mentre altri vengono qualificati immediatamente come minacce o paria, si incrina il presupposto stesso della Carta ONU: l’idea che la pace internazionale debba essere fondata su regole comuni, non su una gerarchia tra Stati autorizzati a usare la forza e Stati destinati a subirla.
Nel dibattito contemporaneo sull’uso della forza ha svolto un ruolo, oltre alla nozione di difesa preventiva anche quella di “guerra umanitaria”. In che misura questa dottrina si discosta da quanto previsto dalla Carta delle Nazioni Unite? Quale ruolo realistico possono ancora svolgere le Nazioni Unite in un conflitto di questo tipo, soprattutto alla luce del suo allargamento ai paesi limitrofi?
Nozioni come “guerra umanitaria” e “difesa preventiva” vanno lette come tentativi di allargare le eccezioni al divieto dell’uso della forza previsto dalla Carta delle Nazioni Unite. La Carta non vieta soltanto la guerra di conquista, ma più in generale la minaccia e l’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di uno Stato. Le eccezioni sono ristrette: l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza oppure la legittima difesa in caso di attacco armato.
L’intervento umanitario senza autorizzazione del Consiglio resta giuridicamente controverso. Può essere presentato come moralmente necessario in presenza di atrocità di massa, ma la Carta non attribuisce ai singoli Stati il potere di decidere unilateralmente quando intervenire militarmente. Neppure la responsabilità di proteggere ha cancellato questo limite: essa rafforza il dovere della comunità internazionale di prevenire e reagire alle atrocità, ma non legittima automaticamente guerre unilaterali.
La difesa preventiva è ancora più problematica, ed è il punto che attraversa sia l’Iraq del 2003 sia il conflitto attuale con l’Iran. Una cosa è reagire a un attacco armato in corso o realmente imminente; altra cosa è colpire oggi per impedire che un avversario diventi più pericoloso domani. Questa seconda impostazione svuota il divieto dell’uso della forza, perché consente a ogni Stato di costruire la propria guerra come risposta a una minaccia futura.
Proprio a questi temi ho dedicato un libro, che uscirà a ottobre 2026, nel quale cerco di mostrare come, dopo la fine della Guerra fredda, il divieto dell’uso della forza sia stato progressivamente eroso non tanto frontalmente, ma attraverso l’allargamento delle sue eccezioni: guerra umanitaria, responsabilità di proteggere, lotta al terrorismo, difesa preventiva.
È esattamente ciò che si è visto nel 2003 con la dottrina Bush e che oggi ritorna, in forma ancora più radicale, nella giustificazione degli attacchi contro l’Iran. Si invoca la legittima difesa, ma la si usa per coprire operazioni preventive, offensive e unilaterali. In questo modo la legittima difesa non è più l’eccezione al divieto della forza, ma diventa una formula elastica attraverso cui alcuni Stati pretendono di decidere chi possa essere colpito, quando e per quale minaccia futura.
Nel conflitto attuale, dunque, il ruolo realistico delle Nazioni Unite non è tanto quello di autorizzare una soluzione militare condivisa, che appare improbabile, ma quello di contenere l’escalation e preservare almeno uno spazio diplomatico. L’ONU può servire come foro politico, come canale di mediazione, come strumento per imporre o verificare un cessate il fuoco, per garantire accesso umanitario, protezione dei civili, libertà di navigazione e monitoraggio nucleare. È un ruolo meno ambizioso rispetto al modello originario della sicurezza collettiva, ma non irrilevante.
Il problema è che queste dottrine – guerra umanitaria, responsabilità di proteggere, difesa preventiva – nascono spesso per rispondere a crisi reali, ma possono diventare strumenti di elusione della Carta ONU. Nel conflitto attuale, soprattutto dopo l’allargamento regionale, il compito minimo delle Nazioni Unite è impedire che la guerra preventiva si trasformi in guerra regionale permanente.
Le azioni militari o le minacce dell’Iran nei confronti di Stati terzi del Golfo – Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti o Bahrein – come possono essere qualificate ai sensi della Carta delle Nazioni Unite? In presenza di attacchi indiretti, sostegno a gruppi armati regionali o operazioni di rappresaglia contro basi militari straniere situate nel territorio di Stati terzi, quali limiti pone il diritto internazionale all’esercizio della legittima difesa individuale e collettiva da parte dei paesi arabi?
Le azioni militari e le minacce dell’Iran contro Stati terzi del Golfo possono integrare un uso illecito della forza ai sensi dell’art. 2, par. 4, della Carta ONU, se sono dirette contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di quegli Stati. Questo vale per attacchi missilistici o con droni contro Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti o Bahrein; e vale anche per attacchi contro basi straniere situate sul loro territorio, perché il territorio resta quello dello Stato ospitante.
La presenza di basi statunitensi o britanniche complica il quadro, ma non lo rovescia. Se una base situata in uno Stato del Golfo fosse usata direttamente per lanciare attacchi contro l’Iran, Teheran potrebbe sostenere di colpire un obiettivo militare collegato all’attacco subito. Tuttavia, anche in questo caso varrebbero limiti molto rigorosi: deve esservi un attacco armato imputabile, la risposta deve essere necessaria e proporzionata, e lo Stato territoriale non può essere trattato come un bersaglio illimitato solo perché ospita forze straniere.
Per i paesi arabi del Golfo, la legittima difesa individuale e collettiva è invocabile se subiscono un attacco armato, oppure se prestano assistenza a uno Stato attaccato che la richieda. Anche qui, però, valgono necessità e proporzionalità. In caso di attacchi indiretti tramite gruppi armati regionali, la questione è più complessa: occorre dimostrare un livello sufficiente di attribuzione o controllo da parte dello Stato coinvolto. Alcuni Stati invocano anche la tesi dello Stato “incapace o non disposto” a impedire attacchi dal proprio territorio, ma si tratta di una dottrina discussa e non pacificamente accettata.
In ogni caso, la risposta non può trasformarsi in rappresaglia punitiva o in uso indiscriminato della forza. Il diritto internazionale consente la difesa, non la vendetta armata. Anche quando la legittima difesa è invocabile, essa deve restare limitata agli obiettivi necessari per respingere l’attacco, impedirne la prosecuzione immediata e proteggere lo Stato colpito.
Uno dei punti chiave dell’accordo tra Stati Uniti e Iran riguarda la riapertura dello Stretto di Hormuz. In che modo il diritto internazionale del mare disciplina la libertà di navigazione e il passaggio attraverso gli stretti internazionali? In che misura l’Iran potrebbe legittimamente limitare o sospendere il transito di navi militari e commerciali straniere? L’imposizione di pedaggi, controlli coercitivi o restrizioni selettive al traffico marittimo – da parte iraniana o statunitense – sarebbe compatibile con la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)?
Lo Stretto di Hormuz è uno degli stretti internazionali più importanti al mondo: collega il Golfo Persico al Golfo di Oman e, attraverso questo, all’Oceano Indiano. Dal punto di vista del diritto internazionale del mare, il regime rilevante è quello del passaggio in transito previsto dalla Parte III della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Questo regime si applica agli stretti utilizzati per la navigazione internazionale tra una parte di alto mare o zona economica esclusiva e un’altra parte di alto mare o zona economica esclusiva.
Il passaggio in transito è più ampio del semplice passaggio inoffensivo nel mare territoriale. Esso consente a navi e aeromobili, comprese navi militari e aeromobili militari, di attraversare lo stretto in modo continuo e rapido. Gli Stati rivieraschi, cioè Iran e Oman, conservano poteri di regolazione: possono adottare schemi di separazione del traffico, norme di sicurezza della navigazione, misure contro l’inquinamento e regole tecniche compatibili con il diritto del mare. Tuttavia, non possono ostacolare, sospendere o rendere illusorio il diritto di passaggio in transito.
Questo significa che l’Iran non potrebbe legittimamente chiudere in modo generale lo Stretto di Hormuz, né sospendere selettivamente il passaggio di navi commerciali o militari straniere per ragioni di pressione politica o militare. Può adottare misure di controllo o regolazione solo entro limiti stretti: devono essere non discriminatorie, proporzionate e compatibili con la continuità del transito. Non è quindi sufficiente invocare genericamente esigenze di sicurezza nazionale per trasformare lo stretto in uno spazio sottoposto a controllo politico discrezionale.
Il fatto che l’Iran non abbia ratificato UNCLOS apre una questione tecnica, ma non elimina il problema. Molte regole sulla libertà di navigazione e sugli stretti internazionali sono considerate, almeno nei loro elementi fondamentali, espressione del diritto internazionale consuetudinario. Inoltre, Hormuz non è uno spazio interno iraniano: è uno stretto internazionale, la cui disciplina serve proprio a garantire la continuità della navigazione globale.
L’imposizione di pedaggi, autorizzazioni preventive, controlli coercitivi o restrizioni selettive al traffico sarebbe quindi difficilmente compatibile con UNCLOS e con il diritto internazionale consuetudinario. Bisogna distinguere tra tariffe per servizi specifici effettivamente resi – ad esempio assistenza portuale, pilotaggio o altri servizi tecnici – e un vero e proprio pedaggio imposto come condizione per attraversare lo stretto. Quest’ultimo sarebbe incompatibile con la logica del passaggio in transito, perché trasformerebbe uno stretto internazionale essenziale in una leva di pressione geopolitica.
Lo stesso ragionamento vale, pur con una diversa posizione giuridica, per gli Stati Uniti o per altri attori esterni. Essi possono invocare e proteggere la libertà di navigazione, anche attraverso presenza navale o operazioni di scorta, purché ciò avvenga nel rispetto del diritto internazionale. Non possono però istituire unilateralmente un regime alternativo di controllo dello stretto, selezionare quali navi possano passare, imporre condizioni proprie o trasformare la protezione della navigazione in un blocco navale non autorizzato.
In caso di conflitto armato, possono entrare in gioco anche le regole del diritto bellico navale, ma queste non cancellano automaticamente il regime degli stretti internazionali né i diritti degli Stati neutrali e della navigazione commerciale. La posa di mine nello Stretto, il blocco indiscriminato del traffico, il sequestro arbitrario di navi o l’interruzione selettiva dei flussi commerciali sarebbero misure estremamente problematiche. Potrebbero configurare non solo violazioni del diritto del mare, ma anche violazioni del divieto dell’uso della forza, soprattutto se dirette a impedire coercitivamente la navigazione di Stati terzi.
In sintesi, lo Stretto di Hormuz non può essere trattato né dall’Iran né dagli Stati Uniti come uno spazio liberamente militarizzabile o come uno strumento di pressione politica. È uno stretto internazionale soggetto a un regime giuridico speciale, costruito per garantire la continuità della navigazione mondiale. In un conflitto armato come quello attuale, proprio questo regime serve a evitare che la guerra terrestre e aerea si trasformi anche in una crisi globale della navigazione e dell’approvvigionamento energetico.
[Intervista a cura di Leonardo Fiesoli, chiusa in redazione il 10 giugno 2026].


