Giusto quattro soldi. La differenza salariale tra donne e uomini
di Bruna Massa
La differenza salariale tra donne e uomini viene spesso banalizzata, quando rappresenta invece un meccanismo che alimenta diseguaglianze sistemiche. “Giusto quattro soldi”, si dice, che però sgocciolano via dal reddito femminile di volta in volta, e che nell’arco di un’intera vita provocano la perdita di un ingente capitale realizzando un maleficio inverso a quanto teorizzato dai sostenitori dei benefici del “trickle-down”1.
Se guardiamo alla nostra Costituzione2 o al contenuto dei contratti collettivi nazionali di lavoro non riusciremo a trovare esplicite ragioni per questa perdita di reddito, che si realizza invece in maniera occulta ma con pesanti conseguenze.
Una delle ragioni di perdita di reddito è la maternità: il congedo obbligatorio per maternità, che tranne casi rari – peraltro indesiderabili – viene utilizzato dalla lavoratrice madre è per legge remunerato all’80% del reddito lordo mensile, per di più privo – in molti casi – di integrazioni e di indennità spettanti in costanza di servizio. In alcuni casi i contratti collettivi integrano la differenza, ma spesso lo fanno solo per i cinque mesi standard mantenendo la quota dell’80% per gli eventuali mesi aggiuntivi collegati con lo status di gravidanza a rischio3.
Anche in caso di disoccupazione spetta circa l’80% del reddito, ma mentre nel caso della disoccupazione, si riceve un reddito mentre non si sta esplicando alcuna attività lavorativa, la donna assente per congedo di maternità non è disoccupata: è occupata in quella che la Costituzione chiama “adempimento della sua essenziale funzione familiare” che merita sia assicurata “alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”4.
Se fosse necessario, per meglio comprendere il senso discriminatorio di quanto sopra, non è inutile segnalare che i (pochi) giorni attualmente previsti per i padri sono invece retribuiti al 100%, come erano usualmente retribuiti al 100% i i giorni di assenza per servizio militare, quando la leva era obbligatoria e riservata alla sola popolazione maschile5.
Il ragionamento diventa ancora più interessante se guardiamo le spettanze legate alla reversibilità di assegni e pensioni, in questo caso l’ente di previdenza riconosce il 60% del reddito, integrato di un 20% per ogni figlia/o a carico con il tetto del 100%, in questa triste evenienza viene dato comunque valore alla presenza di minori cui provvedere, beneficio che non spetta alla lavoratrice neppure nel caso fosse l’unica titolare di reddito nel nucleo familiare.
La legge Italiana prevede inoltre ulteriori mesi per prendersi cura della prole, inizialmente (Legge 1204/1971) mesi erano sei ed andavano utilizzati nel primo anno di vita del/della figlio/a poi dal 2000 (Legge 53/2000) se condivisi tra i due genitori possono arrivare ad essere undici mesi, ma restano retribuiti – a determinate condizioni – solo i primi sei mesi, così che solitamente la madre utilizza questi ulteriori mesi con retribuzione pari al 30% del reddito lordo, mentre i padri spesso si fermano sul lavoro qualche ora in più per integrare il reddito familiare: ed ecco un’altra fonte di sgocciolio di reddito che scivola da quello delle donne ed incrementa quello degli uomini.
Inutile dire che si tratta di ore preziosissime che aiutano a costruire l’identità dei bambini e delle bambine, ma anche a perpetuare lo stereotipo della donna che resta a casa e dell’uomo che recandosi al lavoro provvede alla famiglia, mentre non si riflette mai abbastanza di quanto sarebbero inutili e inutilizzabili i 41.000.000 (quarantuno milioni) di ore di lavoro retribuito in Italia senza i 71.000.000 (settantuno milioni) di ore non retribuite (dati Istat 2016) molte delle quali a carico delle donne (Istat 2019).
Infatti risulta forse scontato, ma non inutile da ricordare il diverso tempo dedicato dalle donne alle attività di cura non retribuita (22 ore le donne e 9 gli uomini medie per settimana) che spesso impone alle donne il ricorso ad un orario di lavoro part time o quantomeno rende difficile effettuare ore di lavoro straordinario (che come è risaputo è retribuito con tabelle più consistenti rispetto all’orario ordinario).
E il reddito continua a sgocciolare via.
Molti contratti prevedono, in sostituzione del servizio di mensa, il riconoscimento di buoni pasto spendibili in esercizi commerciali e/o bar e ristoranti. Purtroppo in molti casi chi effettua orario di lavoro esclusivamente antimeridiano è esclusa da questo beneficio o nelle migliori occasioni percepisce un buono pasto di importo ridotto: sono differenze nell’ordine di qualche euro al giorno, ma che diventano somme di qualche rilievo nell’arco di una vita.
E se in casa c’è una persona affetta da invalidità o da handicap? La legge 104/1992 assicura tre giorni di congedo retribuito al mese: questi sono giorni utilizzabili e utilizzati da donne e da uomini. La retribuzione è piena.
Talvolta la situazione si fa più grave: occorre una presenza costante ed è necessario attivare il congedo previsto dalla Legge 53/2000. La retribuzione ha un tetto che viene stabilito tempo per tempo, così che finisce che il congedo straordinario viene solitamente utilizzato dalle donne che hanno un reddito ricompreso nel tetto e che semplicemente consolidano ancora di più la loro situazione di basso reddito.
Queste sono a grandi linee le cose che capitano tra il personale dipendente di livello basso e medio, negli alti livelli professionali le comparazioni diventano estremamente difficili per ridotta presenza femminile, perché come già diceva Virginia Woolf in quella fascia “non sono gli stipendi che mancano; mancano le figlie degli uomini colti”6.
Tra chi ha raggiunto l’età della pensione la situazione viene riproposta e amplificata: bassi redditi durante il tempo di lavoro portano a pensioni basse.
La diversa speranza di vita tra donne e uomini, con una propensione (per lo meno in tempi passati) ad una differenza di età tra i coniugi porta ad un elevato numero di vedove con redditi ridotti al 60% di quella che era la pensione di partenza. In questo caso il lavoro retribuito è stato probabilmente svolto esclusivamente dal marito mentre alla moglie restava il compito di svolgere in esclusiva tutte le attività non retribuite7.
(Apro una breve parentesi: se a leggere l’ultima affermazione avete pensato a uno/due casi di famiglie monoreddito in cui la persona con reddito era la moglie, questa è la prova che si tratta veramente di casi sporadici e che li ricordiamo proprio per la loro eccezionalità.)
Su questi temi potrebbe venir voglia di ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ma forse dovremmo prima richiedere che venga modificato il nome perché leggere la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sic!)8 che non riconosce la discriminazione nei confronti di una magistrata che si è vista richiedere indietro quote di retribuzione in quanto assente per maternità, quote che invece sarebbero spettate ad un uomo assente per servizio militare, anche se non completa il quadro, aiuta ulteriormente a comprendere come non ci si possa limitare a continuare a stupirci di fronte alle differenze salariali, ma sia invece indispensabile agire un profondo ripensamento delle strutture dei redditi valorizzando in modo adeguato il tempo dedicato alla cura e incentivandone al contempo la condivisione.
Note
1 Si tratta del cosiddetto “effetto sgocciolamento” che, secondo certi economisti liberisti, fa sì che i benefici per i ceti più abbienti automaticamente favoriscano i più poveri.
2 Costituzione Italiana. Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Art. 37. Comma 1: La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
3 Dlgs 151/2001. Art. 22. Trattamento economico e normativo. Le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, c. 6, e 12, c. 2.
4 Costituzione Italiana. Art. 37. Comma 2: Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
5 Decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3. Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (Pubblicato nella G.U. 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.). Art. 40. Trattamento economico durante il congedo. Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. All’impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonché l’eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall’amministrazione militare. I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti.
6 V. Woolf, Le tre ghinee (1938), Feltrinelli, Milano 2014, p. 74.
7 Inps, Trattamenti pensionistici e beneficiari: un’analisi di genere, Inps, Roma, 2 agosto 2012. Nel 2010, dei 23.763.023 trattamenti pensionistici il 56,5% è stato erogato a donne e il 43,5% a uomini. Le donne, pur rappresentando il 53% dei pensionati (8,8 milioni su 16,7 milioni) e più della metà delle pensioni, percepiscono solo il 44% degli oltre 258 miliardi di euro erogati, mentre il 56% è destinata agli uomini. L’importo medio annuo delle prestazioni di titolarità maschile ammonta a 14.001 euro, il 65,3% in più di quello delle pensioni di titolarità femminile, che si attesta a 8.469 euro. Oltre la metà (54,8%) delle donne percepisce meno di mille euro, contro un terzo (34,9%) degli uomini. Il numero degli uomini (597 mila) che percepiscono un reddito pensionistico mensile pari o superiore ai 3000 euro è di oltre tre volte più elevato di quello delle donne (180 mila).
8 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Prima sezione, decisione su ricorso n. 29923/13 (Anna Maria Cristaldi c. Italia). Si vedano in particolare i paragrafi 38-46 della decisione.
Bruna Massa è iscritta al corso di laurea triennale in Scienze per la Pace. Dal 1991 svolge attività sindacale in azienda, negli organismi del settore bancario e nella CISL.