giovedì, Aprile 18, 2024
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Donne velate e non

di Franco Bonsignori

 

Nel settembre 2004 entra in vigore una legge francese che vieta d’introdurre simboli religiosi nelle scuole pubbliche. Una causa centrale del contendere è il velo islamico femminile. Su ciò reazioni di religiosi, non solo islamici, e manifestazioni popolari. Una donna francese indossa il velo più estremo per quattro settimane e narra in un libro i problemi incontrati. Nell’ottobre del 2019 un membro del Rassemblement National attacca una musulmana coperta da un foulard che accompagna un gruppo d’alunni, con proteste e indignazioni dei passanti. Nel 2018 si svolge – in una strada di Teheran, il viale Enghelàb o “Viale della Rivoluzione” – un incontro di giovani donne ove esse platealmente gettano il velo. La polizia interviene e arresta molte di loro. Seguono vari processi, con persecuzioni e arbitrii anche sui difensori, fra cui l’avvocata Nasrìn Sotoudèh, già incarcerata in passato. Più tardi costei, il marito Rezà Khandàn e altre persone tornano sul luogo, portano fiori e distribuiscono dei distintivi con scritto: “Protesto contro l’obbligo d’indossare l’hijab”. Di nuovo arresti, processi e imprigionamenti: Nasrìn Sotoudèh rientra in carcere.

Un’aspra e drammatica disputa, quindi, su un tema apparentemente minore ma di forte valore simbolico e etico-politico. Tanto che assume, fra le altre, una declinazione primaria e d’alto profilo: quella della difesa-offesa dei diritti umani e dei doveri connessi. Lì sta il vero cuore del conflitto, il suo punto caldo: come mostra la stessa Nasrìn Sotoudèh con un’appassionata lettera dal carcere.

E allora, proviamo a riflettere su quest’aspetto della questione: offriamo qualche minima idea da aggiungere a quanto ampiamente già è stato detto e scritto in merito.

 

I veli

Innanzitutto, vanno distinte due forme di velatura: il velo parziale, o hijab, che copre il lato alto del corpo lasciando liberi gli occhi; il burqa, che copre l’intero corpo, tendenzialmente di color nero essendo il nero apotropaico. La pratica risale probabilmente più al costume che alla fede, come molti musulmani ammettono senza problemi; peraltro, essa era diffusa in tempi preislamici. Base religiosa è forse un episodio di vita del Profeta: nella sua casa di Medina, continuamente invasa da ospiti, egli avrebbe alzato una cortina sulla camera nuziale per proteggere l’intimità delle mogli. Ma il lato fideistico ha preso vigore più che altro nei primi secoli del secondo millennio.

 

Gli argomenti

Sotto il profilo dei diritti umani, tre sono i luoghi chiave di disputa. Il principio personalistico: l’imposizione del velo viola l’autonomia femminile e il valore dell’uguaglianza, rompendo l’ideale umanistico ormai patrimonio mondiale. Il diritto-dovere dell’identità amministrativa: la presenza-esistenza della persona vuole e deve essere riconosciuta ufficialmente e in modi posti dal diritto. La sicurezza sociale e personale: ogni azione che metta a rischio la vita e il benessere dei consociati va respinta, sempre entro i limiti del diritto. A queste figure si commisura la pratica di velatura, nelle sue forme prima indicate. Seguiamole allora nell’ordine.

 

Il principio personalistico

Con evidenza, il velo viola il principio personalistico ove sia imposto da fuori e non scelto dal soggetto. Personalismo infatti vuol dire facoltà di decidere sulla propria vita, purché non ferisca lo stesso altrui valore; pertanto, se una donna liberamente intende velarsi non perde la sua autonomia. La comprensione di tale profilo spetta all’autorità normativa. Ovviamente, trattandosi d’intenzioni essa può essere vaga e inesatta: ma di tali incertezze abbonda il giuridico, che appunto prevede modi speciali di compensazione. A tutto questo s’oppone però un argomento. In realtà, quanto sembra libera scelta può spesso celare un condizionamento psichico e culturale – quasi una sorta di plagio o contagio, indotto e retto nel tempo – che dà alla donna la falsa illusione d’essere libera. Ma, va obiettato, così non è ogni scelta – psicologicamente e culturalmente condizionata -, incluso quella dei diritti umani? Siamo qui a un punto opaco della relazione, a cui può rispondersi solo con l’artificio giuridico: quando un contegno rispetta i criteri “oggettivi” da esso indicati, si tratti pure di scelta del velo, ciò lo qualifica adeguatamente. E allora, cosa dovrà fare un potere che affronti il problema in quei termini? Non certo escludere il velo “perché da noi non si porta e fa la donna inferiore”, ma lasciar spazio ai cambiamenti profondi delle culture, fidando nel loro sviluppo e magari aiutandolo con l’educazione e l’esempio, nel rispetto assoluto delle differenze. Ciò vale sia per l’hijab che per il burqa: malgrado possa essere “strano” veder aggirarsi donne velate di nero e chiuse al mondo.

 

L’identità amministrativa

Altro va detto, invece, per l’identità amministrativa. La vita associata crea situazioni ove una persona deve rendersi nota, in modi e scopi statuiti dal diritto. La forma facciale è il mezzo primo, anche se non unico, d’attestazione d’identità. Così, ove occorrano casi del genere nessuno può opporre rifiuti, siano pur di morale, fede o costume. La donna dovrà scoprirsi e farsi vedere, non surrogata da altri, pagando il prezzo interno e esterno del proprio disagio, perché ciò vuole la legge del paese ove vive. Il dovere giuridico-amministrativo, astratto ma pregnante, chiave di un certo stile di convivenza, prevale sull’autonomia e su eventuali impegni estranei. Certo, con ogni cautela possibile e col massimo d’accoglienza e rispetto per l’altrui sentire da parte delle autorità.

 

La sicurezza

Ancor più cruciale e incisivo è il tema della sicurezza. Ogni misura prevista da un ordinamento a tutela sociale e personale vincola chiunque risieda nel suo ambito di competenza, a prescindere da provenienza, cultura e valori; pur con attenzione a possibili, e peraltro non rari, eccessi dei poteri. Orbene, il dilagare d’attacchi terroristici, principalmente a matrice islamica, apre un campo assai duro e drammatico; e qui la velatura entra in gioco. Di fronte all’orribile pratica di massacri, con autoimmolazione o altro, essa può essere un rischio? Indubbiamente, non il velo minore, che cela appena tratti fisiognomici. Il burqa invece sì, poiché può nascondere cose – armi, strumenti, cinture esplosive, ecc. – offensive e letali. Vale quindi il divieto di esso in luoghi pubblici, pur quando sia frutto d’autonomia; ancora una volta il personalismo recede, almeno finché duri il rischio. Così, può darsi ad esempio che a un posto di blocco una donna velata debba levare l’hijab per mostrarsi, subire controlli come ogni altra donna non velata, e poi lo rimetta e passi oltre; mentre una donna col burqa sarà fermata, costretta a toglierlo, identificata e controllata, e se regolare lasciata andare senza però quella velatura. Altri saranno i tempi e i luoghi per riprenderla: a meno che in lei qualcosa stia cambiando e fra le pieghe filtri un nuovo intento.

 

Franco Bonsignori è docente di discipline giusfilosofiche all’Università di Pisa. È tra i fondatori del Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace e dei connessi corsi di laurea, di cui ha diretto per anni il biennio specialistico.